Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

Servizio attivo

Procedimento di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

A chi è rivolto

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dai cittadini dell'Unione Europea (e dei paesi equiparati) che hanno risieduto legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 5 anni. Questo diritto si estende anche ai loro familiari, anche se non sono cittadini UE.

Descrizione

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs.  6.2.2007 n. 30). Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5).

La richiesta può essere presentata per se stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.

Come fare

Per richiedere l'attestazione di soggiorno permanente occorre presentare un'istanza all'Ufficio Anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico

Cosa serve

Compilare il modulo di richiesta corredato dai seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e per i figli minori, qualora la richiesta riguardi anche i figli minori
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purchè il lavoratore abbia conservato il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela con il lavoratore (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), documentazione che attesti la condizione del lavoratore e la dichiarazione di presa in carico firmata dal lavoratore e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal richiedente
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell'assicurazione sanitaria. Si evidenzia che il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea

Tempi e scadenze

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Costi

N. 2 marche da bollo da € 16,00, una per la richiesta e una per l'attestato

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ukraina, Ungheria.
Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html
** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa  per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue  un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che  esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Via Stazione, 8, 21025 Comerio VA, Italia

Telefono: 0332743156 int. 2
Email: anagrafe@comune.comerio.va.it

Pagina aggiornata il 12/06/2026

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