Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio se entrambi o almeno uno dei due coniugi è residente nel comune di Comerio oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili a Comerio oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Comerio l'atto di matrimonio.
I coniugi inoltre non devono avere figli minori o maggiorenni incapaci, o con necessità di sostegno elevato riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.